<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>allegato 2 visto


      Allegato 2

      x. xx. 2007

      Gentile Signore,

      con riferimento alla Sua comunicazione del …, desidero informarLa che requisiti fondamentali per il rilascio del visto d’ingresso per turismo sono quelli previsti dalla Istruzione Consolare Comune, e cioè ragionevole assenza di rischio immigratorio clandestino nonché il presumibile interesse dello straniero a far rientro nel Paese al termine del soggiorno richiesto.
      Al fine di limitare e prevenire il rischio di immigrazione illegale, la Rappresentanza può quindi discrezionalmente richiedere ogni elemento o documento ritenuto necessario per l’accertamento della reale situazione socio-economica del richiedente e della sua posizione lavorativa e familiare che possa garantirne l’effettivo interesse a fare rientro in Patria al termine del periodo di validità del visto: redditi, documentazione bancaria, tipo di occupazione, durata del suo rapporto di lavoro, entità della remunerazione.
      Per quanto riguarda in particolare il rischio di immigrazione illegale, l’obiettivo dell’esame delle domande è quello di individuare le persone che sono intenzionate ad emigrare o cercano di penetrare e stabilirsi nei Paesi del gruppo Schengen in forza di un visto rilasciato per brevi soggiorni. Per questo motivo viene esercitata una particolare sorveglianza sui “gruppi a rischio”, ossia i disoccupati, le persone senza reddito fisso, ecc….
      Ciò premesso una persona che non offra garanzie sufficienti di ritorno nel proprio Paese, che non disponga quindi di una stabile occupazione e/o che non dimostri di possedere i mezzi di sostentamento proporzionali alla durata e alla finalità del soggiorno, nonché al costo della vista nel o nei Paesi Scenghen che intende visitare, difficilmente potrà ottenere un visto d’ingresso.
      Richiamo alla Sua attenzione il parere del Consiglio di Stato n. 552/2001 del 14 giugno 2001 con il quale viene richiamata l’attenzione sul fatto che il rischio di immigrazione illegale, piuttosto che un autonomo ed isolato criterio di valutazione delle domande di visto, costituisce il fine comune di tutta una serie di prescrizioni sui requisiti necessari e sulla documentazione idonea a comprovarli. Pertanto esso deve ritenersi il criterio base per l’esame delle domande di visto e non un autonomo presupposto per la concessione dello stesso.
      Per maggiori approfondimenti Le suggerisco di visitare il sito Internet http://www.esteri.it/visti/ dove è consultabile la normativa attualmente vigente in materia di visti d’ingresso.

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