<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>allegato 1 visto


    Allegato 1

    x. xx. 2007

    Gentile Signore,

    con riferimento alla Sua comunicazione di questa mattina, nel precisarLe che la competenza al rilascio dei visti spetta alla Rappresentanza territorialmente competente per il luogo di residenza dello straniero, che resta la sola responsabile dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso, nell’ambito della propria discrezionalità e tenuto conto delle particolari situazioni locali, desidero informarLa che il visto per turismo consente l’ingresso per breve durata (max 90 gg. per semestre), in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen, al cittadino straniero che intende viaggiare per motivi turistici.
    I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:
    - dichiarazione d’invito sottoscritta dal cittadino italiano o straniero regolarmente residente, con la quale questi “manifesti la sua volontà di voler invitare in Italia il cittadino straniero, s’impegni a garantire il suo rientro in Patria al termine della validità del visto, ed attesti la sua disponibilità ad offrigli ospitalità in Italia” La lettera di invito deve essere presentata dal richiedente il visto unitamente al resto della documentazione. La firma in calce non deve essere autenticata, sarà sufficiente allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dell’invitante;
    - adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’Interno con la Direttiva del 1° marzo 2000. Laddove il cittadino straniero non disponga dei mezzi di sussistenza previsti dalla Direttiva, la dichiarazione di invito dovrà essere accompagna dalla ricevuta di un versamento bancario effettuato presso una Banca operante in Italia da colui che invita;
    - il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero la disponibilità di mezzi di trasporto personali.
    A sostegno della domanda di rilascio del visto il richiedente dovrà inoltre provare di essere in possesso un’assicurazione di viaggio adeguata e valida, individuale o di gruppo, che copra le spese che dovessero eventualmente rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, le cure mediche urgenti e/o il ricovero ospedaliero d'urgenza. L'assicurazione deve essere valida per l'insieme del territorio degli Stati Schengen e coprire il periodo complessivo di soggiorno dell'interessato. La copertura minima ammonta a 30.000 Euro. Tale requisito è divenuto obbligatorio a seguito della decisione adottata dal Consiglio dell’Unione Europea nella riunione del 22 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 9 gennaio 2004, ed entrata in vigore a partire dal 1° giugno 2004.
    E’ opportuno comunque che sia la persona interessata a rivolgersi personalmente, previo appuntamento, alla Sezione Visti dell’Ambasciata d’Italia o Ufficio consolare competente territorialmente, al fine di acquisire gli elementi necessari e di presentare la formale richiesta. La informo, inoltre, che al fine di limitare e prevenire il rischio di immigrazione illegale, la Rappresentanza può altresì discrezionalmente richiedere ogni elemento o documento ritenuto necessario per l’accertamento della reale situazione socio-economica del richiedente e della sua posizione lavorativa e familiare che possa garantirne l’effettivo interesse a fare rientro in Patria al termine del periodo di validità del visto: redditi, documentazione bancaria, tipo di occupazione, durata del suo rapporto di lavoro, entità della remunerazione.
    Per maggiori approfondimenti Le suggerisco di visitare il sito Internet http://www.esteri.it/visti/ dove è consultabile la normativa attualmente vigente in materia di visti d’ingresso.

  • Il visto per l'Italia
  • Home